Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge cerca, come primo obiettivo, di garantire la massima protezione e cura del malato di mente. Un intero articolo, il 4, è dedicato ai diritti del malato e dei suoi familiari. La cura del malato è basata su:

          a) potenziamento delle strutture territoriali, soprattutto in senso organizzativo e di orientamento del malato, e con particolare riguardo ai problemi di inserimento sociale e lavorativo, nonché ai problemi di convivenza e di ricovero;

          b) limitazione dell'ospedale ai ricoveri di urgenza o per motivi diagnostici;

          c) creazione di un numero adeguato di strutture residenziali comunitarie, che costituiscano il fulcro dell'assistenza terapeutica.

      Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) viene visto come un elemento terapeutico da effettuare, pur mantenendo tutte le forme più adatte alla cura della malattia.
      Si prevede quindi un TSO domiciliare e un TSO ospedaliero, quest'ultimo limitato solo a procedure di urgenza o a necessità diagnostiche. Si prevede infatti, come in Inghilterra, un TSO di urgenza limitato a 72 ore e un TSO da effettuare nei luoghi e con le modalità più adatti ad una efficace terapia. Peraltro le procedure di difesa dal TSO del malato sono ulteriormente potenziate. Al riguardo è istituita una commissione per i diritti del malato di mente (articolo 3) incaricata di decidere in prima istanza sulla convalida dei TSO.
      Ci si propone il superamento dell'attuale stato di abbandono e di inattività del malato di mente. La cura deve essere

 

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efficace e continuata evitando le attuali situazioni di «porta girevole»: l'ingresso, cioè, e l'uscita del malato dalla struttura ospedaliera senza la possibilità di alcuna vera ed efficace continuità terapeutica.
      Le strutture sono a gestione pubblica o privata. Si potenzia peraltro grandemente il controllo sulle strutture, attraverso l'istituzione di apposite commissioni regionali e nazionali.
      Ci si propone inoltre, in tale modo, attraverso meccanismi di selezione, di aumentare l'efficienza delle strutture, che attualmente risulta essere bassa, e la motivazione del personale.
      La rete dei servizi di assistenza ai malati e alle loro famiglie viene integrata dal supporto fornito, nei rispettivi ambiti di operatività, dalle scuole e dai soggetti del terzo settore; per questi ultimi, in particolare, le regioni promuovono l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione con gli enti deputati all'erogazione dei servizi e degli interventi, ovvero i comuni, secondo gli specifici indirizzi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001.
      Viene eliminato l'anacronismo del manicomio criminale attraverso la creazione di apposite strutture regionali, con caratteristiche terapeutiche.
      Le strutture degli ex ospedali psichiatrici devono essere, per quanto possibile, utilizzate per la creazione delle strutture comunitarie. Ove questo non sia possibile il ricavato della loro alienazione deve andare esclusivamente a vantaggio della psichiatria.
      Viene infine stabilito il numero di posti disponibili a favore dei malati in relazione alla popolazione.
      In caso di mancata attivazione da parte delle aziende sanitarie locali o delle regioni, lo Stato potrà intervenire per l'attivazione di una adeguata assistenza. Così pure è sancita, data l'attuale situazione di abbandono, la possibilità per i prefetti, per un periodo transitorio, di requisire edifici pubblici e privati da destinare alle strutture previste dalla presente proposta di legge.
 

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